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NUOVE MISURE INTRODOTTE DALL’ORDINANZA N. 47 del 13 aprile 2021 - “INDICAZIONI OPERATIVE
RIGUARDANTI LA GESTIONE IN AMBITO SCOLASTICO DEI CASI SOSPETTI E CONFERMATI DI COVID-19, DEI
CONTATTI STRETTI DEI CASI E LE MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA O AI SERVIZI EDUCATIVI”
L’allegato A dell’ordinanza in oggetto (n. 47 del 13 aprile 2021) apporta delle modifiche alla precedente
ordinanza n.92 del 15 ottobre 2020, apportando integrazioni alle procedure fino ad oggi attuate.
Nella presente circolare si riassumono le modifiche e le novità introdotte, ed in calce sono inseriti tabelle
e diagrammi di flusso che sintetizzano e forniscono una panoramica generale di tutte le procedure in
atto, sia di quelle modificate dalla nuova ordinanza sia di quelle rimaste invariate (tabelle, diagrammi e
l’allegato A dell’ordinanza in oggetto verranno pubblicate sul sito web dell’Istituto).
 ALUNNO CON SINTOMI SOSPETTI PER COVID – 19 MANIFESTATI A SCUOLA.
In questa sezione è stata aggiunta la procedura che prevede la possibilità di prenotare, attraverso il
Dipartimento di Prevenzione contattato dalla scuola, un tampone antigenico semi-rapido (di tipo
chemio-immuno- fluorimetrico) da effettuare direttamente nei locali scolastici alla presenza dei
genitori (opzione questa ad oggi ancora non disponibile) o presso un drive through più vicino
possibile rispetto alla scuola o al domicilio dello studente (procedura già messa in pratica dalla scuola
nei recenti casi).
Al rientro al domicilio il genitore contatta il pediatra per la presa in carico del percorso. Se non è
stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino o se i sintomi si sono
manifestati a casa (si ricorda che l’alunno non deve venire a scuola con i sintomi) il pediatra effettua
il triage telefonico dal quale possono risultare le due casistiche descritte nei diagrammi di flusso
allegati. Se è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, il pediatra
potrà consultare il risultato su portale SISPC di norma entro circa 6 ore dal prelievo, mentre la
famiglia lo potrà consultare sul FASCICOLO SANITARIO dell’alunno.
La nuova ordinanza specifica inoltre che se il soggetto è già stato positivo e guarito (o ha ricevuto
l’attestazione di fine isolamento) da oltre tre mesi o è stato vaccinato per COVID, il pediatra può
comunque prescrivere il tampone molecolare considerata la presenza delle varianti virali.

 TEST ANTIGENICO SEMI-RAPIDO POSITIVO
La nuova ordinanza differenzia due casistiche riassunte comunque nei diagrammi di flusso in calce
alla presente circolare.
1. Se nel tampone antigenico semi-rapido il dosaggio quantitativo dell’antigene è superiore a 1
pg/ml ed inferiore a 50 pg/ml (a bassa carica) il laboratorio procede alla conferma della
positività analizzando lo stesso prelievo come tampone molecolare. Se l’analisi conferma la
positività il Dipartimento avvia la procedura relativa ai casi positivi, mentre se l’analisi dà esito
negativo non sono previsti ulteriori accertamenti diagnostici.
2. Se il dosaggio quantitativo dell’antigene è superiore a 50 pg/ml, il test è considerato
direttamente positivo senza necessità di conferma con test molecolare.
 TAMPONE MOLECOLARE POSITIVO A BASSA CARICA
Se il tampone molecolare risulta positivo a bassa carica il Dipartimento di Prevenzione, come
accadeva già in precedenza, dispone l’isolamento del soggetto e provvede immediatamente alla
prescrizione e alla prenotazione di un tampone molecolare di conferma entro 24 ore dalla notifica
del risultato del primo tampone. In attesa del risultato del tampone di conferma il soggetto
rimane a casa in isolamento fiduciario. Se il soggetto è asintomatico nessuna restrizione è prevista
per i familiari di qualsiasi età, mentre se il soggetto è sintomatico fratelli/sorelle che frequentano
il nido o la scuola materna non possono frequentare fino al risultato negativo del tampone.
 SITUAZIONI DI CRONICITÀ DELLA SINTOMATOLOGIA
Ricordando quanto già espresso nella precedente ordinanza ossia che la certificazione di patologie
allergiche non rappresenta motivo per non effettuare il tampone molecolare/test antigenico in
presenza di sintomi sospetti per COVID-19, la nuova ordinanza aggiunge quanto segue:
“Nell’età infantile, in particolare con la frequenza dell’Asilo Nido e della Scuola materna, ma in
alcuni casi anche in quella adulta, si possono presentare in forma cronica sintomi che posso essere
considerati COVID correlabili (rinite, tosse, diarrea, cefalea).
Tali circostanze non rappresentano motivo per non effettuare il tampone di accertamento che
deve essere richiesto ed effettuato secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti.
Se dopo il riscontro di un tampone negativo la sintomatologia persiste, il PDF/MMG può valutare
la riammissione in comunità pur in presenza di persistenza della sintomatologia, rilasciando
l’attestato di seguito riportato.”
 GESTIONE CONTATTI STRETTI (SOGGETTI IN QUARANTENA)
Per quanto riguarda la gestione dei contatti stretti la nuova ordinanza aggiunge alle precedenti
casistiche (che trovate comunque nei diagrammi e nelle tabelle allegate) quella relativa al
contatto con un caso sospetto o certo di variante. In caso di variante è prevista una quarantena di
14 giorni a partire dall’ultimo contatto avuto con il soggetto positivo e due tamponi molecolari, il
primo da effettuare il prima possibile dopo l’identificazione del contatto e il secondo dal 14°
giorno di quarantena.
Inoltre l’ordinanza distingue le modalità di quarantena che devono osservare i contatti stretti
familiari che sono in grado di garantire un isolamento dal soggetto positivo dalle modalità di
quarantena per coloro che non riescono invece a garantire tale isolamento. Nella prima ipotesi il
contatto stretto dovrà osservare una quarantena di 14 giorni (o 10 con il tampone) dall’ultimo
contatto avuto con il caso positivo. Nella seconda ipotesi la quarantena per i familiari prosegue
per 14 gg (o 10 + tampone) a partire dal giorno antecedente alla guarigione del convivente
positivo;

In entrambe le ipotesi in caso di variante i giorni di quarantena sono 14 giorni con due tamponi,
come scritto in precedenza.
 CONTATTO STRETTO CHE FREQUENTA REGOLARMENTE SOGGETTI FRAGILI
Nel caso in cui il contatto stretto, sintomatico o asintomatico, entri regolarmente in contatto con
soggetti fragili o a rischio di complicanza, alla fine della quarantena, anche di 14 giorni, è

raccomandata l’esecuzione di un test molecolare o antigenico semi-rapido di tipo chemio-
immuno- fluorimetrico per la verifica di sussistenza di infezione al virus SARS-CoV-2, come misura

protettiva dei soggetti fragili o a rischio complicanza, anche se non si tratta di un caso di variante.

Si ricorda inoltre:
1. Gli alunni o il personale scolastico che presentano sintomi riconducibili a Covid – 19 devono
rimanere a casa e bisogna OBBLIGATORIAMENTE chiamare il pediatra o il medico curante.
2.
3. Se un alunno esce da scuola con sintomi riconducibili a Covid – 19 ma il pediatra dal triage
telefonico ritiene di non prescrivere il tampone non valutando i sintomi descritti come indice di
possibile contagio, l’alunno può rientrare il giorno dopo a scuola; non serve nè certificato nè
giustificazione, ma il genitore si assume la responsabilità di aver contattato il pediatra.
Si introduce quindi una novità sostanziale, ossia decade la prescrizione del rientro a scuola dopo
almeno 3 gg senza sintomi, demandando al pediatra di famiglia la valutazione del caso.
4. Se un alunno si assenta per motivi di salute non riconducibili a Covid – 19 si ricorda che bisogna
scrivere sulla giustificazione “Motivi di salute. Sintomi non riconducibili a Covid”.
5. Resta necessario il certificato medico per assenze superiori a 5 gg nella scuola Primaria e
Secondaria di primo grado e per assenze superiori a 3 gg nella scuola dell’Infanzia

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesco Giari